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Codesto articolo si rende applicabile nei confronti dei soggetti titolari di un regolare numero di partita IVA e che svolgono un’attività commerciale (i.e. ditte individuali, società semplici, di persone e di capitale).

Detto ciò non vengono considerati gli utenti “privati” che iniziano a commercializzare senza regolarizzarsi all’occhio del fisco.

Importazioni, esportazioni e compravendite intra-comunitarie

Dal lontano 1993, l’applicazione del concetto di esportazione e di importazione ha subito un’ importante modifica in quanto è stato limitato ai soli scambi commerciali con Paesi non appartenenti al territorio della Comunità Europea, quale ad esempio la Cina mentre, per gli scambi tra stati comunitario, è stato inaugurato il “sistema INTRASTAT”.

Tale sistema è finalizzato alla rilevazione dei movimenti delle merci in ambito esclusivamente comunitario; mentre per quanto riguarda i controlli fiscali alle frontiere esterne alla Comunità è necessario esperire ancora i controlli agli uffici doganali di competenza.

Che cosa si intende per importazione dal punto di vista fiscale

Per quanto riguarda l’ambito delle importazioni, è importante sapere che il legislatore fiscale, ai fini IVA, ha introdotto un principio di tassazione cosiddetto “a destino”. Ciò significa che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto IVA (DPR 633/72) l’Imposta sul valore aggiunto si applica “sulle importazioni da chiunque effettuate”, ossia sull’introduzione, nel territorio dello Stato italiano, di beni:

  • provenienti da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità europea (i.e.: Cina);
  • che non siano già immessi in libera pratica in un altro Paese membro della Comunità europea, nel qual caso la loro introduzione dà luogo ad un acquisto intracomunitario;

In particolare, costituiscono IMPORTAZIONI sotto il profilo Iva le seguenti operazioni puntualmente elencate all’art. 67 del D.P.R. n. 633/1972:

  • Importazione definitiva
  • Immissione in libera pratica
  • Perfezionamento attivo
  • Ammissione temporanea
  • Immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, Canarie e Dipartimenti francesi oltremare
  • Traffico di perfezionamento passivo
  • Reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità

Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 633/1972, le seguenti operazioni:

  • Esportazioni abituali
  • Importazioni di campioni gratuiti di valore ridotto contrassegnati
  • Importazione definitiva di beni la cui cessione è esente
  • Reintroduzione di beni in franchigia
  • Importazioni di beni ad enti pubblici od associazioni con finalità sociali
  • Importazioni dei beni indicati nel comma 3, lett. l), dell’art. 2 del Decreto Iva
  • Importazioni di gas

Soffermiamoci ora sul caso più comune: l’importazione definitiva, ossia quando il bene acquistato da un Paese extra UE, ad esempio la Cina, sia immesso al consumo definitivo per essere venduto nel territorio dell’Unione Europea.

Il regime dell’importazione definitiva: Cosa accade in dogana

Portiamo ad esempio che un’impresa o un professionista (entrambi dotati di regolare numero di partita IVA) acquistino della merce da un fornitore che risiede in un Paese al di fuori dell’Unione Europea. Siamo di fronte, in questo caso, ad un’importazione che è soggetta ad IVA ai sensi del citato art. 1 DPR n. 633/72 (Decreto IVA).

L’IVA viene pagata dal soggetto importatore in dogana all’atto di sdoganare la merce oggetto dell’importazione; tale operazione deve essere comprovata da un documento – la cosiddetta bolla doganale – sul quale risultano l’ammontare dei dazi doganali e l’ammontare dell’IVA, entrambi da versare in Dogana.

Come si calcola il dazio doganale?

Il dazio doganale deve essere calcolato applicando una percentuale (prevista per legge) sul cosiddetto “valore in dogana” della quale andremo ad esplicitare il calcolo più avanti.

Il dazio doganale varia a seconda del tipo di bene importato ed è calcolato in base al valore del prodotto acquistato, descritto all’interno della fattura presentata in dogana.

In particolare, nelle spedizioni che hanno come destinazione la Comunità Europea il dazio corrisponde alla Tariffa Integrata Comunitaria (TARIC) la quale viene calcolata in percentuale secondo le tabelle merceologiche introdotte dal Reg. (CEE) n. 2658/87 alla prima dogana di ingresso nell’Unione.

Come si calcola l’IVA dovuta sui beni importati?

Ai sensi dell’articolo 69 del D.P.R. n. 633/1972: «l’imposta (l’IVA ndr) è commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16 (del medesimo Decreto ndr), al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’IVA, nonché dell’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo».

La base imponibile IVA, a ben vedere, è pari dunque al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (c.d. “valore di transazione” o “valore in dogana”), aumentato dell’ammontare (art. 69, co. 1 del DPR 633/72):

  • dei diritti doganali dovuti;
  • delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno della Comunità europea, quale risulta dal documento di trasporto emesso a corredo dei beni così introdotti

Nella maggior parte dei casi,  l’IVA si può dedurre (in larga scala) da questa formula:

Valore IVA= [(valore della merce + valore delle spese di spedizione)*(1+Dazio)]* Iva del paese di destino

Le Limitazioni alla determinazione del valore doganale come valore della transazione ed il metodo del valore normale

Il valore in dogana delle merci, come sopra definito, non può essere determinato in base al prezzo effettivamente pagato o da pagare, qualora:

  • esistano restrizioni per la cessione o per l’utilizzazione delle merci da parte dell’acquirente, oltre a quelle che sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche della Comunità europea;
  • la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;
  • nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte dell’acquirente ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica;
  • l’acquirente e il venditore non siano tra loro legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali

Qualora il valore in dogana delle merci non possa essere determinato in base al valore della transazione occorre fare riferimento al c.d. “valore normale”, ossia al:

  • valore di transazione di merci identiche;
  • valore di transazione di merci similari;
  • valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità europea delle merci importate o di merci identiche o similari effettuate a persone non legate ai venditori (c.d. “metodo deduttivo”);
  • valore calcolato, uguale alla somma:
    1. -del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
    2. -di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del Paese di esportazione per l’esportazione a destinazione della Comunità europea;
    3. -del costo o del valore delle:
      • spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità europea;
      • spese di carico e movimentazione connesse con il trasporto delle merci importate fino al luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità europea.

Come si calcolano l’Iva e i diritti doganali dovuti in Italia sui beni importati: un Esempio Pratico

Di seguito un rapido esempio per ricapitolare.

Abbiamo detto che, ai fini del calcolo dell’IVA, il valore in dogana è definito dall’art. 69 del DPR 633/72 e corrisponde:

  • al valore dei beni importati;
  • all’ammontare dei diritti doganali dovuti (ad eccezione dell’IVA stessa);
  • all’ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità che figura sulla bolletta doganale

Poniamo il caso di un operatore italiano che acquisti beni da un fornitore cinese, ad un prezzo di € 10.000,00 con resa Ex Works.

A titolo di esempio poniamo il caso che:

  • la merce sia soggetta ad un dazio del 10%
  • le spese di trasporto, assicurazione ecc., dalla Cina fino al confine italiano ammontano a € 800,00
  • le spese di trasporto dal confine italiano a Roma (ipotizzando che nel nostro caso Roma sia il luogo di destinazione finale della merce acquistata) ammontano ad ulteriori € 400,00

La liquidazione dei diritti nella bolla doganale di importazione viene effettuata come segue:

Dazio

– Fattura merce Ex Works: € 10.000,00.
– Spese trasporto, assic. tratta fuori UE: € 800,00.
– Imponibile dazio: € 10.800,00.
– Dazio 10%: € 1.080,00.

IVA

– Fattura merce Ex Works: € 10.000,00.
– Spese trasporto: € 1.200,00 (nota che per calcolare il valore dell’IVA è necessario prendere in considerazione anche il costo del trasporto sino al luogo di destinazione finale della merce).
– Dazio: € 1.080,00.
– Imponibile IVA: € 12.280,00.
– IVA 22%: € 2.701,60.

L’acquirente nazionale riceve dalla dogana la bolla doganale con la liquidazione dei diritti secondo le modalità sopra illustrate e provvede a registrarla a norma di legge.

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